CHIARIMENTO N. 1
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica: - si chiede
di conoscere se 1) è stata già effettuata una verifica tributaria (accertamento)
RISPOSTA
Il Comune di Castelluccio dei Sauri, Ente di dimensioni demografiche inferiori ai 5000 abitanti, ha potenziato l’attività di recupero evasione con il supporto di una società esterna a partire dal 2015
CHIARIMENTO N. 2
2) in quali anni e relativamente a quali tributi , sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione inerenti TARSU-TARES –TARI – ICI ed IMU
RISPOSTA
1. TARSU – TARES – TARI
Emissione avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione:
1. TARSU – TARES – TARI
anno emiss. Tributo anno rif
2015 tarsu 2010
2016 tarsu 2011-12
2017 tarsu 2012-13
2018 tari 2014-15
2019 tari 2015-16
Emissione avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento
anno emiss. Tributo anno rif
2017 tarsu 2012
2018 tarsu 2013
2018 tari 2014
2. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ICI/IMU
Emissione avvisi di accertamento come da prospetto allegato per gli anni dal 2010 al 2016:
anno emiss tributo anno rif.
2015 ici 2010
2016 ici 2011
2017 imu 2012
2018 imu 2013-15
2019 imu 2015-16
2019 tasi 2014
CHIARIMENTO N. 3 e 4
3) se il servizio è stato esternalizzato a soggetto esterno all’amministrazione o se la verifica tributaria è stata effettuata internamente 4) nel caso di
esternalizzazione da quale soggetto è stato effettuato.
RISPOSTA
L’Ente si è avvalso del servizio di supporto esterno nelle attività di recupero evasione, dal 2015 a settembre 2020 svolto dalla So.g.e.t. S.p.A.
La Riscossione delle entrate comunali è affidata in concessione dal 2013 alla So.g.e.t. S.p.A., con scadenza al 31/12/2020.
CHIARIMENTO N. 5
si chiede di conoscere l’ammontare del gettito ordinario e del relativo riscosso di ciascuna delle entrate oggetto di gara (IMU, TASI, TARI
e tributi minori) relativi agli ultimi cinque anni. In particolare, per l’IMU si chiede di evidenziare la parte di spettanza dello Stato.
RISPOSTA
IMU
2019 € 299.489,60 2018 € 293.915,68 2017 € 298.565,21 2016 € 309.218,74 2015 € 524.401,37
IMU STATO
2019 € 23.339,39 2018 € 17.606,94 2017 € 15.929,81 2016 € 20.849,63 2015 € 33.754,56
PRELIEVO I.M.U. PER QUOTA ALIM. F.S.C. 2020
2019 € 62.166,05 2018 € 62.166,05 2017 € 62.166,05 2016 € 62.166,05 2015 € 105.927,91
TARI
2019 € 186.167,01 2018 € 174.112,03 2017 € 170.503,54 2016 € 189.676,38 2015 € 225.625,33
TASI
2019 € 59.788,14 2018 € 57.790,32 2017 € 58.048,73 2016 € 62.672,92 2015 € 158.270,23
TOSAP
2019 € 22.194,48 2018 € 22.449,36 2017 € 23.558,74 2016 € 25.350,82 2015 € 26.095,04
ICP-DPA 2019 € 899,05 2018 € 717,12 2017 € 792,34 2016 € 899,23 2015 € 377,27
CHIARIMENTO N. 6
- si chiede di chiarire se nel servizio oggetto della presente procedura è compresa anche la materiale affissione dei manifesti.
RISPOSTA
No la materiale affissione viene curata da personale dell’Ente.
CHIARIMENTO N. 7
si chiede di conoscere l’ammontare dei crediti residui, per ogni tipologia di entrata, da avviare alla riscossione coattiva e il numero delle rispettive posizioni; -
RISPOSTA
Ad oggi risultano da verificare e lavorare per l’invio a riscossione coattiva le seguenti entrate:
TARI 2015-2016 da accertamento per omessa infedele dichiarazione - importo residuo € 77.108,00;
IMU 2015-2016 da avvisi di accertamento – importo residuo € 126.436,00;
TASI 2014 da avvisi di accertamento – importo residuo € 30.969,00;
TARI 2015-2019 - omesso versamento – importo residuo € 306.142,20;
CHIARIMENTO N. 8
si chiede di conoscere le giornate e l’orario di apertura
dell’ufficio tributi;
RISPOSTA
Al momento, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19 l’orario dell’ufficio tributi è ridotto secondo il seguente calendario settimanale:
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
9.00- 11.30 9.00- 11.30 9.00- 11.30 16.30-18.30
CHIARIMENTO N. 9
- si chiede di conoscere quali sono i concessionari uscenti per i servizi posti a gara;
RISPOSTA
vedi quesiti precedenti
CHIARIMENTO N. 10
- si chiede di conoscere il software e gli applicativi attualmente in uso presso l’ufficio tributi per ciascuno dei servizi posti a gara;
RISPOSTA
Per la gestione dei tributi IMU-TARI E TASI, nonché dei tributi minori L’Ente ha in uso il programma civilia next della DEDAGROUP SPA – PARSEC 3.26 SRL.
CHIARIMENTO N. 11
si chiede di chiarire se l’aggio per la riscossione coattiva
(9%) debba intendersi aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, delle L.
27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e
se tali oneri di riscossione sono anch’essi di spettanza del Concessionario;
RISPOSTA
Si riporta l’art. 73 del Capitolato d’oneri
ARTICOLO73 - CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE INGIUNZIONI E PER
L'EVENTUALE RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE
a) In caso di riscossione del credito, per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva degli atti insoluti, l’Affidatario sarà remunerato con un aggio, oltre IVA se dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse. Con la prescrizione dell'aggio contrattuale l’Affidatario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio, ivi comprese imposte e tasse con esclusione dell'IVA che, se dovuta, resta a carico dell'Amministrazione;
In riferimento alle attività in cui si estrinseca la gestione dei servizi affidati in regime di concessione indicati all’art. 1 lettere b) del presente Capitolato, gli oneri relativi alla stampa, imbustamento, postalizzazione e notifica dei provvedimenti tributari e non, strettamente connessi a tale gestione, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario, con facoltà per quest’ultimo di recuperarli, nei termini previsti dalla legge, dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravi a carico dell’Ente
Tutte le spese per gli atti procedurali e quant’altro necessiti giuridicamente per il recupero della debenza,
anche in riferimento all’ICP, al DPA alla TOSAP e alla TA.RI. giornaliera e, dal 2021 per il nuovo tributo istituto dalla Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, verranno addebitate al contribuente moroso ed
integralmente rimborsate all’Affidatario, una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dall’Affidatario per le procedure di cui al comma precedente e non potranno comunque superare il massimale previsto dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio2001, fatte salve eventuali modifiche di legge.
b) In caso di mancata riscossione del credito Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune non riconoscerà all’Affidatario nessun corrispettivo o rimborso spese.
In riferimento alle attività in cui si estrinseca la gestione dei servizi affidati in regime di concessione indicati all’art. 1 lettera b) del presente Capitolato, gli oneri relativi alla stampa, imbustamento, postalizzazione e notifica dei provvedimenti tributari e non, strettamente connessi a tale gestione, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario, con facoltà per quest’ultimo di recuperarli, nei termini previsti dalla legge, dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravi a carico dell’Ente
c) In caso di riscossione parziale del credito
Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà all’Affidatario quanto previsto dalla lettera a) del presente Articolo in proporzione all'importo effettivamente riscosso.
In caso di parziale riscossione delle somme dovute, l’Affidatario dovrà fornire debita dichiarazione attestante l’inesigibilità del credito rimanente.
d) In caso di rateizzazione del credito Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà all’Affidatario quanto previsto dalla lettera a) del presente Articolo in proporzione all'importo effettivamente riscosso.
In caso di mancata o parziale riscossione delle somme dovute l’Affidatario dovrà fornire debita dichiarazione attestante la inesigibilità del credito.
Nel caso in cui l’Ente stesso, a seguito propri controlli, provvederà ad emettere atti di accertamento, all’Affidatario sarà riconosciuto il 50 % dell’aggio previsto per tale attività.
In fase coattiva sarà possibile addebitare al contribuente gli oneri di riscossione (art. 1, comma
803, Legge di Bilancio
CHIARIMENTO N. 12
- si chiede di chiarire
se l’aggio previsto per l’attività di accertamento sarà riconosciuto qualora il credito venga
riscosso in fase di riscossione coattiva, cumulandosi con l’aggio previsto per quest’ultima attività (22%+9%).
RISPOSTA
L’aggio comprende la remunerazione di tutti i servizi affidati come indicati e descritti nel presente capitolato per tutta la durata del rapporto contrattuale, e sue eventuali proroghe, così come stabilite dall’offerta economica e dall’offerta tecnica.
Gli aggi non sono cumulabili eccetto per l’emissione degli accertamenti esecutivi (art. 1, comma792 della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019) per i quali sussistono procedure coattive esecutive attivate, conseguentemente se l’accertamento esecutivo viene riscosso anche successivamente alla scadenza, ma in assenza di attivazione di procedure coattive esecutive, ad esempio pignoramenti, fermi amministrativi etc, non è previsto il cumulo degli aggi.
Per le emissioni effettuate dal precedente Concessionario, al fine di remunerare le attività di importazione, bonifica e prosecuzione di tutte le attività di riscossione coattiva ivi compresa la rinotifica di accertamenti prodotti dal precedente privi di notifica valida e la gestione delle rateazioni, sarà corrisposto al nuovo Affidatario l’aggio della riscossione coattiva sia per:
• la riscossione degli atti di accertamento;
• la riscossione del coattivo;
• Riscossione da rateazioni
CHIARIMENTO N. 13
si chiede di chiarire se le spese postali e/o di notifica e le spese relative a procedure esecutive, in caso di mancata riscossione per inesigibilità, sono rimborsate dall’Ente al Concessionario;
RISPOSTA
Si riporta lettera b art. 73 del §Capitolato d’oneri
In caso di mancata riscossione del credito Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune non riconoscerà all’Affidatario nessun corrispettivo o rimborso spese.
CHIARIMENTO N. 14
La legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. La norma reca tra l’altro numerosi correttivi, sia di carattere transitorio che definitivo, al Codice dei Contratti d.lgs. n. 50/2016. In particolare l’art. 1 comma 4 ha cancellato l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sotto soglia (per i servizi € 214.000,00) salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. Orbene non si rileva, negli atti di gara, una specifica motivazione che giustifichi la non applicazione della norma in questione. Pertanto si chiede di confermare la non applicazione della prestazione della garanzia provvisoria per la presente procedura.
RISPOSTA
Si è ritenuto che sussistano le condizioni che giustifichino tale richiesta, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, trattandosi anche di concessione della riscossione delle entrate comunali, per cui l’Ente intende garantirsi sin dalla prima fase della procedura di gara, della partecipazione di soggetti giuridici intenzionati alla conclusione dell’iter contrattuale.
L’importo della garanzia provvisoria deve intendersi dimezzato prevalendo sulla legge di gara, il dettato dell’art. 1 comma 4 del decreto legge n.76 del 16/07/2020 convertito nella legge n. 120/2020;
CHIARIMENTO N. 15
Alla luce dell’emergenza epidemiologica COVID 19, del DPCM 4 novembre 2020, e di quanto previsto all’art. 8 comma 1 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che prescrive alle Stazioni appaltanti di prevedere l’obbligo di sopralluogo e di visita dei luoghi solo “laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”, si chiede di soprassedere all’effettuazione del sopralluogo previsto all’art. 15 del disciplinare di gara,.
RISPOSTA
Si rinvia all’AVVISO DI RETTIFICA AL BANDO DI GARA ED AL DISCIPLINARE DI GARA PER ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO, scaricabile dal seguente link:https://collinedeimontidauni.traspare.com/announcements/1185;