Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Settore servizi alla città del Comune di Troia
Cig: 8562707958
Stato: Aggiudicata
Oggetto: P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020, ASSE 6 - TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - AZIONE 6.2a “INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE” - LAVORI DI MISE EX DISCARICA I.A.O. S.R.L. IN LOCALITÀ GIARDINETTO (C.U.P E52F19000010002 - C.I.G. 8562707958)
Descrizione: P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020, ASSE 6 - TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - AZIONE 6.2a “INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE” - LAVORI DI MISE EX DISCARICA I.A.O. S.R.L. IN LOCALITÀ GIARDINETTO (C.U.P E52F19000010002 - C.I.G. 8562707958)
Importo di gara: € 23.430.562,57
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 22.427.912,77
- Importo non soggetto a ribasso: € 1.002.649,80
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Matteo Palumbo
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 21/12/2020
Data scadenza presentazione chiarimenti:
28/01/2021 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
04/02/2021 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
04/02/2021 12:01 - Europe/Rome
-
A:
05/02/2021 12:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
10/02/2021 10:00 - Europe/Rome
Caricamento busta economica
-
Da:
21/07/2021 14:00 - Europe/Rome
-
A:
23/07/2021 08:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
23/07/2021 09:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - 1.0-Determina a contrarre_846-243 del 17.12.2020.pdf
Determina di approvazione schema bando - Determina_di_approvazione_schema_bando (1).pdf.p7m
Allegato:
Bando di gara - Bando di gara.pdf
Allegato:
Disciplinare di gara - Discipilinare di gara.pdf
DGUE - espd-request.zip
Disciplinare di gara - Discipilinare di gara.pdf
allegato - Allegato A1 - DOMANDA e DICHIARAZIONE ART. 80.pdf
Bando di gara - Bando di gara.pdf
allegato - Allegato A2 - OFFERTA ECONOMICA-TEMPO.pdf
allegato - Allegato A3 - ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf
progetto esecutivo - progetto esecutivo - MISE Loc. Giardinetto.zip
piano di caratterizzazione - Piano di caratterizzazione.7z
All1_Sintesi indagini ambientali - All1_Sintesi indagini ambientali.pdf
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara.pdf.p7m
MANUALE OPERATIVO - MO - Aperta OEPV - Con Marca (1).pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - Determina_di_nomina_commissione_di_gara (1)(2).pdf.p7m
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - CURRICULUM POLIERI 03.2021_signed.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - CV_Davide_Del_Re_12_gennaio_2021_signed.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - CV_ANGELINI_europeo_10mar2021_signed.pdf
Determina di presa d'atto verbale proposta di aggiudicazione - Determina_di_presa_d_atto_del_verbale_di_aggiudicazione_provvisoria.pdf.p7m
Allegato:
Verbale Verifica Documentazione - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf
Allegato:
Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale_apertura_documentazione_tecnica_elencazione del contenuto.pdf
Allegato:
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria.pdf.p7m.p7m
Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf.p7m
Determina di aggiudicazione definitiva - det.pdf
Chiarimenti
Buonasera, si conferma quanto richiesto al paragrafo 19.2 (pag 21) del disciplinare di gara, nello specifico la firma della proposta tecnica anche dal progettista incaricato.
Risposta al Chiarimento n°1:
In ossequio a quanto previsto dall'art.7 del disciplinare di gara:
- le lavorazioni relative alla categoria OS23 debbono essere eseguite dall’operatore economico, eventualmente in R.T.I. o consorzio ordinario, solo se in possesso dei requisiti secondo una delle modalità che seguono:
1. attestazione di qualificazione SOA OS23 in classifica IV;
2. facoltà di subappaltare al 100% (cento per cento) ad operatore economico in possesso di SOA OS23 in classifica IV, categoria non prevalente.
3. facoltà di eseguire i lavori di cui alla categoria OS23 anche senza il possesso della categoria SOA stessa. L’operatore deve essere comunque in possesso di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente OG12 nella classifica VIII (importo che soddisfa la copertura dell’intero appalto).
Risposta al Chiarimento n°2:
Non è necessario dimostrare nessun altro requisito aggiuntivo oltre al possesso della categoria OG12 classifica VIII e le altre categorie previste dal bando di gara.
Buongiorno,
ai sensi di quanto previsto dall'art.19.2, la firma digitale del progettista incaricato dovrà essere apposta su tutta la documentazione relativa all’Offerta Tecnica.
Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 12.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E D’ORDINE GENERALE, ossia l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla sola categoria 9 a.
Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 12.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E D’ORDINE GENERALE, ossia l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla sola categoria 9 a.
A chiarimento di quanto richiesto, si allega alla documentazione di gara il file denominato "All1_Sintesi indagini ambientali".
1.NEL CASO DELLA PARTECIPAZIONE IN ATI ORIZZONTALE PER LA CAT. OG12, SI CHIEDE SE LA MANDANTE - IN POSSESSO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CAT. 9 ED ATTESTAZIONE SOA IN CAT. OG12 IN CLASSE INFERIORE- POSSA FAR RICORSO ALL'AVVALIMENTO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA MINIMA DEL 10% DELLA CATEGORIA OG12.
Risposta
Per la categoria OG12 è ammesso l’avvalimento. La stazione appaltante non può fornire alcun tipo di approvazione preventiva di configurazione di ipotetici raggruppamenti temporanei di impresa non conoscendo i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo delle imprese che chiedono il chiarimento. Ad ogni buon conto si confronti l’art. 12 del disciplinare di gara.
2. SI CHIEDE SE SIA POSSIBILE PARTECIPARE CON COOPTATA CHE NON POSSIEDE ALCUNA ATTESTAZIONE SOA, MA UNICAMENTE ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CAT. 9.
Risposta
Nel disciplinare di gara non è stata espressamente prevista la partecipazione di un'impresa singola con la collaborazione di un'impresa cooptata. Questa forma di partecipazione è prevista dall'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 non abrogato dal nuovo codice 50/2016. Si conferma l’attuale vigenza dell’art.92 comma 5 DPR 207/2010 ai sensi dell’art.216 comma 14 del d.lvo 50/2016.
Con l'istituto della cooptazione un'impresa - priva dei prescritti requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione - può, in via eccezionale, essere indicata come esecutrice di lavori nel limite del 20% dell'appalto, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione, sempreché abbia la qualificazione corrispondente alla propria quota di lavori. Pertanto dalla configurazione ipotizzata, l’impresa non può partecipare come cooptata in quanto carente di SOA.
Quesito 1 – Il bando al punto 3.6indica come requisito di partecipazione il possesso della Categoria OG12 Classe VII, indicata come categoria prevalente, per 19.571.917,31 €. Il Disciplinare di Gara indica all’Art. 7, pag.5 come requisito di partecipazione il possesso della Categoria OG12 Classe VIII, categoria prevalente, per 19.571.917,31 €. Preghiera precisare quale sia la Classe richiesta nella Categoria SOA OG12.
RISPOSTA
La Classifica VIII è richiesta per la categoria OG12
Quesito 2– Il Disciplinare di Gara indica all’Art. 7, pag 5 e 6, “precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 61, co.2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.”
Inoltre indica che le lavorazione delle Categorie OS23 Classe IV e OG8 Classe III debbono essere eseguite dall’operatore economico, eventualmente in R.T.I. o consorzio ordinario, solo se in possesso dei requisiti secondo una delle modalità che seguono:
1. attestazione di qualificazione SOA OS23 in classifica IV e SOA OS8 Classe III
2. facoltà di subappaltare al 100% (cento per cento) ad operatore economico in possesso di SOA OS23 in classifica IV, categoria non prevalente, e in possesso di SOA OG8 in classifica III, categoria non prevalente.
Resta inteso che comunque tutte le attività eventualmente subappaltate non potranno superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.
La società A (che possiede la OG12 Classe VII e la Categoria 9 Classe A9 e la società B (che possiede la OG12 Classe V e la Categoria 9 Classe B) stanno pensando di partecipare in RTI da costituire, con la società A Mandante, e di indicare, per le categorie non prevalenti e scorporabili OS 23 Classe IV e OS8 Classe III che saranno subappaltate a società che posseggono le qualifiche opportune, nel rispetto delle quote di partecipazione al RTI secondo le classifiche delle proprie OG12 e della percentuale possibile delle lavorazioni da subappaltare.
Preghiera precisare se, come pensiamo, quanto sopra sia possibile. Precisare inoltre che non è obbligo indicare, in fase di offerta, il nome delle società a cui si intende subappaltare
Quesito 3 - Infine, avendo la società A il possesso della OG12 Classe VII e la società B il possesso della OG12 Classe V, questo equivale, a nostro avviso, al possesso da parte del costituendo RTI tra A (mandataria) e B (mandante) della Categoria OG12 Classe VIII. Il Disciplinare dice, sempre Art. 7 a pag 5, che “L’operatore ha facoltà di eseguire i lavori di cui alla categoria OS23 anche senza il possesso della categoria SOA stessa. L’operatore deve essere comunque in possesso di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente OG12 nella classifica VIII (importo che soddisfa la copertura dell’intero appalto). Come detto sopra, il costituendo RTI tra A e B, con le qualifiche SOA OG 12 dei raggruppati, senza nemmeno considerare l’aumento del quinto ammesso per la partecipazione, ha il possesso della OG12 Classe VIII. Quindi il costituendo Raggruppamento dichiarerebbe di eseguire i lavori anche senza il possesso della OS23 Classe IV, avendo il possesso della SOA OG12 Classe VIII. Preghiera precisare se, come pensiamo, sia possibile.
RISPOSTA
La stazione appaltante non può fornire alcun tipo di approvazione preventiva di configurazione di ipotetici raggruppamenti temporanei di impresa. Ad ogni buon conto si confronti l’art.12 del disciplinare di gara.
E' sufficiente presentare copia conforme all'originale del Provvedimento di Iscrizione alla Categoria 9 rilasciato dall'Albo Gestori Ambientali in sostituzione del Certificato di Iscrizione richiesto.
Quesito 1: Con la presente si pongono i seguenti quesiti: 1. Attribuzione codice CER: ad eccezione dei rifiuti derivanti dalla demolizione degli edifici e della terre e rocce da scavo, identificati con CER specifico ed appropriato, il progetto di MISE per gli altri rifiuti da gestire off site prevede una serie di CER attribuibili : 100101, 100102, 100103, 100117, 060503, 190814, etc.. Le analisi che saranno effettuate per i vari lotti saranno indispensabili per individuare la corretta modalità di smaltimento ma non saranno utili ad attribuire un appropriato codice CER. Come noto infatti, l'attribuzione del codice CER viene effettuata sulla base del ciclo produttivo che genera il rifiuto e non sulla base delle sue caratteristiche chimico-fisiche. Nel caso specifico, essendo individuato l'appaltatore quale "produttore" del rifiuto, l'attività svolta dall'appaltatore che genera il rifiuto si configura come un'attività di bonifica di un sito dismesso, rendendo così inappropriata l'attribuzione di eventuali CER appartenenti alla famiglia 1001.. (Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici), alla famiglia 0605.. (Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti) o alla famiglia 1908.. (Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti). Per quanto sopra esposto si chiede conferma che, oltre al 170904 da attribuire ai rifiuti derivanti dalla demolizione degli edifici ed al 170504/170503* da attribuire alle terre e rocce da scavo, possano essere più propriamente attribuiti alle altre tipologie di rifiuti da gestire off site, i codici CER 160303*(Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose) e 160304 (Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303*), codici appartenenti alla famiglia 1603.. "Rifiuti fuori specifica e prodotti inutilizzati".
Risposta: I codici CER provengono dal MUD della società IAO. Per tale motivo e per coerenza sono stati utilizzati i codici CER indicati. Tuttavia spetta al produttore del rifiuto definire i CER maggiormente idonei. Il produttore può quindi decidere quali CER utilizzare sotto la propria responsabilità con le opportune motivazioni, nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti.
Quesito 2: Insacchettamento rifiuti solidi in big-bags: con riferimento all'attività di aspirazione e confezionamento in big-bags dei rifiuti polverulenti mediante apposite macchine dotate di un sistema di aspirazione in depressione ed un sistema idraulico di espulsione del materiali aspirato in big-bags, il progetto prevede una produttività di circa 15 big-bags/ora ossia circa 120 big-bags/giorno. Sulla base di tale ipotesi, nel computo metrico estimativo, alla specifica voce (N.P.011) è riportata una quantità di 82 giorni per insacchettare i 9.840 metri cubi previsti. Per nostre esperienze pregresse e sentiti i principali operatori del settore specifico operanti su tutto il territorio nazionale, la produttività prevista di 15 big-bags /ora (120 big-bags/giorno) appare decisamente sovrastimata, i dati in nostro possesso si attestano mediamente intorno a 25-30 big-bags/giorno per ciascuna macchina. Tale sovrastima rende pertanto inadeguati gli 82 giorni previsti a computo per tale attività ed ovviamente inadeguato il ricavo conseguente. Si chiedono chiarimenti in merito.
Risposta: L’operatore economico potrà effettuare le proprie valutazioni e proporre una soluzione alternativa oppure definire costi e tempi che ritiene più idonei, sulla base delle indicazioni dei propri fornitori.
Quesito 3: Si chiede conferma che il quantitativo corretto di rifiuto avente CER 170904 derivante dalla demolizione degli edifici, da smaltire off site, sia quello riportato nel Computo Metrico Estimativo (Elaborato E_R_021_02) e non i 53.118 mc indicati al paragrafo 8 della Relazione sulla gestione e tracciabilità delle materie (Elaborato E_R_015_01). Chiediamo altresì conferma che la suddetta quantità (53.118 mc) sia la stima del volume "vuoto per pieno" degli edifici da demolire. Risposta: Si confermano le quantità riportate nel Computo metrico estimativo. Si fa presente che i valori riportati nel computo metrico estimativo sono in ton e non in mc e si conferma il calcolo della stima volume “vuoto per pieno” degli edifici da demolire.
Quesito 4: Si chiede conferma che per tutte le tipologie di rifiuti non pericolosi ed inerti da smaltire off site, compatibilmente con le loro caratteristiche analitiche, oltre allo smaltimento presso impianti di trattamento/discariche, possano essere proposti anche impianti di recupero debitamente autorizzati in regime ordinario e/o in procedura semplificata.
Risposta: L’operatore economico potrà gestire i rifiuti come meglio crede, nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti.
Quesito 5: Con riferimento all'item N.P.RIF.05 di cui al Computo Metrico Estimativo, "Trasporto a trattamento di rifiuti compresi oneri polverulenti CER 100101/100102/100103/100116*/100117/100118*/100119/060502*/060503/190814/190813*", si richiede quale sia il recapito finale previsto nel prezzo posto a base di gara pari ad Euro/ton 300,99. Infatti, includendo tale item sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, il possibile destino finale, dopo il trattamento, può essere rappresentato sia da discariche per rifiuti non pericolosi che da discariche per rifiuti pericolosi, destini che però contemplano costi di smaltimento completamente diversi.
Risposta: Il nuovo prezzo indicato è un prezzo per il trattamento ed il destino finale in discarica che hanno fornito le diverse società interpellate, ritenendolo idoneo per la gestione di tali rifiuti.
Quesito 6: Con riferimento alla documentazione progettuale ed al computo metrico di gara, si nota che non sono stati stimati quantitativi di rifiuti che per le proprie caratteristiche chimico-fisiche, non potranno essere gestiti in discariche, ma da destinare necessariamente presso impianti di termodistruzione/termovalorizzazione. Dai parametri riportati nelle analisi chimiche effettuate sui rifiuti, presenti nei documenti di gara, per certe frazioni non è invece da escludere la suddetta ipotesi: si chiede pertanto se per eventuali rifiuti da destinare presso impianti di termodistruzione/termovalorizzazione, sarà concordato un nuovo prezzo.
Risposta: L’operatore economico che riterrà l’inconferibilità in discarica di taluni rifiuti e la conferibilità degli stessi solo ad impianti di termovalorizzazione, dovrà considerare l’eventuale costo con il relativo nuovo prezzo all’interno della propria offerta.