Quesito 1 – Il bando al punto 3.6indica come requisito di partecipazione il possesso della Categoria OG12 Classe VII, indicata come categoria prevalente, per 19.571.917,31 €. Il Disciplinare di Gara indica all’Art. 7, pag.5 come requisito di partecipazione il possesso della Categoria OG12 Classe VIII, categoria prevalente, per 19.571.917,31 €. Preghiera precisare quale sia la Classe richiesta nella Categoria SOA OG12.
RISPOSTA
La Classifica VIII è richiesta per la categoria OG12
Quesito 2– Il Disciplinare di Gara indica all’Art. 7, pag 5 e 6, “precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 61, co.2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.”
Inoltre indica che le lavorazione delle Categorie OS23 Classe IV e OG8 Classe III debbono essere eseguite dall’operatore economico, eventualmente in R.T.I. o consorzio ordinario, solo se in possesso dei requisiti secondo una delle modalità che seguono:
1. attestazione di qualificazione SOA OS23 in classifica IV e SOA OS8 Classe III
2. facoltà di subappaltare al 100% (cento per cento) ad operatore economico in possesso di SOA OS23 in classifica IV, categoria non prevalente, e in possesso di SOA OG8 in classifica III, categoria non prevalente.
Resta inteso che comunque tutte le attività eventualmente subappaltate non potranno superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.
La società A (che possiede la OG12 Classe VII e la Categoria 9 Classe A9 e la società B (che possiede la OG12 Classe V e la Categoria 9 Classe B) stanno pensando di partecipare in RTI da costituire, con la società A Mandante, e di indicare, per le categorie non prevalenti e scorporabili OS 23 Classe IV e OS8 Classe III che saranno subappaltate a società che posseggono le qualifiche opportune, nel rispetto delle quote di partecipazione al RTI secondo le classifiche delle proprie OG12 e della percentuale possibile delle lavorazioni da subappaltare.
Preghiera precisare se, come pensiamo, quanto sopra sia possibile. Precisare inoltre che non è obbligo indicare, in fase di offerta, il nome delle società a cui si intende subappaltare
Quesito 3 - Infine, avendo la società A il possesso della OG12 Classe VII e la società B il possesso della OG12 Classe V, questo equivale, a nostro avviso, al possesso da parte del costituendo RTI tra A (mandataria) e B (mandante) della Categoria OG12 Classe VIII. Il Disciplinare dice, sempre Art. 7 a pag 5, che “L’operatore ha facoltà di eseguire i lavori di cui alla categoria OS23 anche senza il possesso della categoria SOA stessa. L’operatore deve essere comunque in possesso di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente OG12 nella classifica VIII (importo che soddisfa la copertura dell’intero appalto). Come detto sopra, il costituendo RTI tra A e B, con le qualifiche SOA OG 12 dei raggruppati, senza nemmeno considerare l’aumento del quinto ammesso per la partecipazione, ha il possesso della OG12 Classe VIII. Quindi il costituendo Raggruppamento dichiarerebbe di eseguire i lavori anche senza il possesso della OS23 Classe IV, avendo il possesso della SOA OG12 Classe VIII. Preghiera precisare se, come pensiamo, sia possibile.
RISPOSTA
La stazione appaltante non può fornire alcun tipo di approvazione preventiva di configurazione di ipotetici raggruppamenti temporanei di impresa. Ad ogni buon conto si confronti l’art.12 del disciplinare di gara.